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Studio Associato Renata SELLA & Fausto GALLO
 
ragionieri commercialisti, revisori contabili 

 

Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (detrazioni 55%) e per le ristrutturazioni edilizie (detrazione 50%).

 

Con riferimento alla nostra precedente nota informativa del 20 marzo scorso segnaliamo le ulteriori agevolazioni introdotte successivamente.

 

RISPARMO ENERGETICO

(detrazioni IRPEF - IRES 55%)

 

Il Decreto Legge 22/06/2012 n. 83, art. 11, ha prorogato l'agevolazione (che scadeva il 31/12/2012) fino al 30 giugno 2013 mantenendo la detrazione IRPEF - IRES nella misura del 55%.

Dal 1^ luglio 2013 l'agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista anche per le spese di ristrutturazione edilizia che non ha più scadenza essendo norma a regime contenuta nel D.P.R. 917/1986, art. 16-bis.

E' possibile detrarre dall'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situate nel territorio dello Stato.

A seguito delle novità introdotte dal Decreto Legge n. 83/2012, art. 11, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:

  • per il periodo d'imposta 2012

- detrazione del 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, per un ammontare massimo di € 48.000;

- detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, per un ammontare massimo di € 96.000. Dal predetto importo andranno dedotte le spese già sostenute alla data del 25 giugno per le quali resta ferma la detrazione del 36%;

 

  • per il periodo d'imposta 2013

- detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1^ gennaio 2013 fino al 30 giugno 2013, per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto (in caso di mera prosecuzione dei lavori) delle spese sostenute negli anni precedenti;

- detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1^ luglio 2013, per un ammontare massimo di € 48.000.

Va tenuto presente che, se alla data del 30 giugno 2013, sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a € 48.000, le ulteriori spese pagate nel periodo d'imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione. Pertanto, se un contribuente dovrà affrontare spese di ristrutturazione edilizia nel 2013 per un importo superiore a € 48.000, fiscalmente è più conveniente che effettui il pagamento entro il 30 giugno 2013 affinché possa godere della detrazione nella misura del 50% (anzichè del 36%) su un ammontare massimo di € 96.000 (anzichè di € 48.000).

L'ammontare della spesa va suddiviso fra tutti i soggetti che l'hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione. Va tenuto presente che la detrazione del 50% sul limite massimo di spesa di € 96.000 è riferito ad ogni singola unità immobiliare.

Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei vari anni: si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.

Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio di un'attività commerciale, dell'arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%.

L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell'anno secondo il criterio di cassa.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio condominiale, il beneficio compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministratore; in tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'IRPEF dovuta per l'anno in questione; non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l'imposta. Così, ad esempio, se la quota annuale detraibile nel 2012 è di € 1.200 e l'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012 ammonta a € 1.000, la parte residua della quota annua detraibile di € 200 (€ 1.200 - € 1.000) non può essere recuperata in alcun modo. L'importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, nè conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo a partire dall'anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

A disposizione per eventuali approfondimenti, porgo cordiali saluti.

Fausto GALLO

Belluno, 6 Novembre 2012

 

Studio Associato Renata SELLA & Fausto GALLO
 
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