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RIORDINO DELLE PROVINCE:
TRA ABUSO NELL’UTILIZZO DELLA DECRETAZIONE LEGISLATIVA DI URGENZA E PERSISTENTE VIOLAZIONE DELL’ART. 133, COMMA 1, COSTITUZIONE
L’approvazione del decreto-legge n. 188/2012 sul riordino/riduzione delle Province apre scenari sempre più problematici sul piano della legittimità costituzionale. Mi soffermerei su due tra i numerosi aspetti che la lettura del decreto pone. Il primo è di ordine metodologico. A prescindere dal fatto che l’art. 17, comma 4, della legge n. 135/2012 parla di “atto legislativo di iniziativa governativa” e non di decreto-legge, sappiamo che la Costituzione prevede l’adozione di provvedimenti provvisori aventi forza di legge (art. 77, comma 2) unicamente in presenza di una situazione attuale (e non potenziale) di straordinarietà, urgenza e necessità per fronteggiare la quale non è possibile provvedere con gli strumenti legislativi ordinari. La manfrina del contenimento della spesa pubblica non regge più e, comunque, alla luce di recenti interventi del giudice costituzionale (sentt. n. 148 e 151/2012 Corte cost.), non può spingersi fino al punto di ledere e comprimere la sfera di autonomia degli enti locali territoriali e, pertanto, anche della loro identità territoriale che dell’autonomia è il presupposto logico. Inoltre, è precluso alla decretazione legislativa d’urgenza intervenire in materia costituzionale (art. 72, comma 4, Cost.), poiché, sul punto, sebbene in dottrina non via sia un’unanimità di consensi, esiste una riserva di assemblea intesa quale riserva di legge formale. Si è obiettato che, in questo caso, si sarebbe in presenza di una norma che non incide sulla ripartizione della competenza, ma che apparirebbe destinata solamente assicurare la piena e totale partecipazione dei membri di ciascuna Camera alla discussione ed approvazione di leggi di un certo rilievo. Tuttavia, la ratio della disposizione costituzionale, che non può non ravvisarsi nella opportunità di far discutere determinati disegni di legge di importanza politica ed istituzionale in una sede che per sua natura implichi garanzie di pubblicità delle scelte, presuppone il ricorso alla legge formale. Se così non fosse, che senso avrebbe l’ imporre un esame ed un’approvazione da parte dell’Assemblea se questi possono venire aggirati attraverso un mutamento di atto legislativo? Quanto poi alla definzione di “materia costituzionale”, utilizzata nell’art. 72, comma 4, Cost., mi sento di aderire alla tesi che vi fa rientrare anche le riforme ordinamentali. Non sono dell’idea che l’espressione utilizzata dal legislatore costituente si riferisca esclusivamente alle leggi formalmente costituzionali o di revisione costituzionale, ma che includa anche le leggi ordinarie integrative o attuative di precetti costituzionali tra le quali rientrano a pieno titolo quelle di mutamento della circoscrizioni provinciali (art. 133, comma 1, Cost.) e quelle (art. 117, comma 2, lett. p), Cost.) sull’ordinamento e sulle funzioni di Città metropolitane, Province e Comuni. Del resto, aderendo alla prima interpretazione non sarebbe messo in discussione il carattere generale della legislazione ordinaria? Il secondo è di ordine sostanziale. L’art. 1 del decreto-legge adottato dal Governo Monti sul riordino introduce, all’art. 3 del d.lgs. n. 267/2000, un comma aggiuntivo, il 3 bis, con il quale si elevano a rango legislativo i parametri di riordino fino ad ora contenuti nella deliberazione del 20 luglio 2012. In questo modo, l’Esecutivo attribuisce alla legge il potere di stabilire a priori il numero delle Province (ridotte da 86 a 51). Nel dettato costituzionale, invece, non è stabilito alcun limite numerico, con l’unica eccezione delle Regioni elencate nell’art 131 Cost. Riflettendo su quest’aspetto, vi è chi ha sostenuto che, proprio per la mancanza del numero, è possibile ridurre/riordinare le Province senza la necessità di modifica della Costituzione. Questa affermazione, seppur corretta, necessita di essere puntualizzata. Infatti, è vero che le istituzioni provinciali non sono garantite nella loro complessiva esistenza, ma questo in relazione al fatto che si può mutarne la circoscrizione su atto d’impulso dei Comuni ai sensi dell’art. 133, comma 1, Cost. Pertanto, al di fuori dell’iter indicato nel Testo fondamentale, ogni ipotesi di riduzione è incostituzionale. La tesi, secondo la quale la norma costituzionale invocata è applicabile solo a ipotesi di mutamento puntuale, non è sostenibile per tre ordini di ragione: in primo luogo, perché una tale limitazione non è in alcun modo contemplata dall’art. 133, comma 1, Cost., in secondo luogo, perché già dai lavori dell’Assemblea Costituente vi era l’intenzione che l’istituzione di nuove Province e la modifica di quelle esistenti avvenissero con un atto che fosse espressione delle popolazioni direttamente interessate e, quindi, non fosse imposta dall’alto, infine, in terzo luogo, perché dalla giurisprudenza costituzionale non si ricavano elementi derogatori al procedimento di cui alla norma costituzionale sopra citata.
Daniele Trabucco
Università degli Studi di Padova
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Comprendere la depressione Una persona depressa non osa fare alcuna rivendicazione, non osa esprimere agli altri tutti i desideri e la rabbia che prova per paura di essere giudicata, rifiutata, abbandonata ... Per salvare la faccia, finge e maschera il proprio stato depressivo: - si finge distaccata per non ascoltare ciò che prova; - per tenere la depressione lontana, fa pulizie con ossessione, cerca di tenere tutto sotto controllo, credendo in questo modo di avere in mano la situazione - crede di poter allontanare la depressione lasciandosi prendere da smanie, iperattività, agitazione, vive "a cento all'ora" ; - nega la depressione divorando convulsamente alimenti, medicinali, alcool, sigarette o droghe, che anestetizzano per un breve momento la sofferenza Fin tanto che si mente a se stessi, si maschera la depressione, si ignorano i propri bisogni ... |
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Leggere per amare.Una antologia dei grandi scrittori bellunesi La provincia di Belluno è altamente produttiva in campo artistico, letterario, storico, pittorico, nella scultura del legno e della pietra.Gli scrittori sono tanti, alcuni famosi altri meno, tantissimi i poeti.Lo storico e critico letterario Francesco Piero Franchi, ha raccolto quelli che ha ritenuto più grandi, in una antologia pubblicata per i tipi delle Edizioni dell'Immagine, che racconta Belluno e la sua provincia: un modo per conoscerla ed amarla.La pubblicazione si accompagna ad altre 10 che raccontano le provincie del triveneto |
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Belluno.Un futuro a partire dalla realtà istituzionale veneta con 3 provincie. L'assetto istituzionale del Veneto dovrebbe consolidarsi con tre provincie: - Vicenza Verona e Rovigo - Padova Treviso e Venezia - Belluno. Un vantaggio che può veramente diventare grande per i 213.000 abitanti della provincia. Maurizio Paniz ne è convinto, ma solo se saremmo capaci di far tesoro della storia politica recente: nella legislatura del 2001, poi in quella del 2006 e 2008, è stata presentata la proposta di legge per garantire l'autonomia alla provincia, nel 2005 poi il Governo in carica a accolto un ordine del giorno che chiedeva l'autonomia della provincia.Date significative di una temperie politica dalle quali ripartire con l'obiettivo di rendere giustizia a una provincia stretta tra le provincie autonome di Trento e Bolzano e la regione autonoma del Friuli |
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Insieme si può con l'Hotel "la Perla" di Corvara(Belluno) in Uganda. La Costa Family Foundation, la fondazione legata all'Hotel la Perla di Corvara,Belluno, con "Insieme si Può" di Belluno sono sbarcati in Uganda per offrire assistenza a quel popolo, una assistenza fatta di cose concrete che possono innescare un processo di sviluppo interno. Un sistema di aiuto tanto diverso da quello costosissino dell'ONU o della Fao o dell'UNICEF |
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Le stelle cadranno dal cielo. Annuncio e promessa di eternità rischiano di essere sottaciuti in una atmosfera culturale, quale quella odierna, tutta protesa alla dimensione orizzontale del tempo presente e dimentica del destino dell'uomo, creato da Dio per condividerne la vita beata. Per questo risuona forte per noi, come allora per i discepoli ai quali Gesù parlava, l'invito alla vigilanza, espresso nella forma della parabola del fico: ... quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.Gesù tuttavia non desidera che i discepoli si perdano in curiosità e ricerca di previsioni, come accade anche oggi, perché non è dato sapere quando ciò si compirà. |
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L'autonomia della Provincia di Belluno,dopo il suo salvataggio, di Roberto Papetti L'intervento del direttore del Gazzettino dott. Roberto Papetti è avvenuto in un convegno organizzato a Belluno, con la partecipazione organizzativa anche di Quaderni Bellunesi, che aveva per tema " Dialoghi in......autonomia. Il destino della provincia di Belluno". Il dott Roberto ha posto 3 questioni fondamentali: 1 - L'elezione diretta da parte del popolo del presidente e dei consiglieri provinciali.(per noi di Quaderni si pone il problema di come offrire un "favor" alle nostre Terre Alte) 2 - L'autonomia può avvenire solo sostenendo con decisione il processo riformatore del Veneto dove le provincie potrebbero essere ridotte a tre. 3 - E' importante e decisivo, infine, che la provincia sappia nella sua gente e in tutti i suoi livelli istituzionali essere compatta e positiva verso il processo riformatore veneto che potrebbe offrire al territorio bellunese una rilevanza economico-sociale e culturale mai prima vista. |
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09.11.2012 | Acconti scadenti il 30 novembre
a cura di Fausto Gallo Termini di versamento Le persone fisiche devono procedere al versamento delle somme dovute a titolo di secondo o unica rata di acconto IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e della cedolare secca per il periodo d'imposta 2012 entro il: 30 novembre 2012... Leggi il testo |
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