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Di frequente la fine del legame coniugale e con esso la fine del dovere reciproco di sentirsi legati trascina con sé effetti critici e a volte addirittura nefasti circa l'impegno e la responsabilità dei coniugi nei confronti dei figli. Non è tanto questione di " buon divorzio"; é questione piuttosto di gerarchia di valori. Pur consapevoli, quindi, che l'efficacia della condizione genitoriale non possa dipendere che in misura limitata dalla legge, crediamo debba essere sottolineato il valore umano e giuridico apportato dalla nuova legge sull'affido condiviso voluta dall'Onorevole Paniz |
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D. Lei, onorevole Paniz, è stato il promotore della legge sull'affidamento condiviso. Ci dica, prima di tutto, le difficoltà incontrate in sede parlamentare. |
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R. Predisporre questo testo di legge è stato molto difficile: il percorso parlamentare è durato dal febbraio 2002 al gennaio 2006: quattro anni. Da tre legislature il Parlamento cercava di modificare la previgente normativa sull’affidamento esclusivo ma, pur essendovi molte voci favorevoli all’applicazione del principio della bigenitorialità, il problema era trovare il consenso sulla formula applicativa. Sono riuscito con pazienza a far capire a tutti che la strada che avevo individuato era la più indicata. Naturalmente è stato prezioso anche il lavoro di tutta la struttura parlamentare e, seppure tutti riconoscano che io sono “il padre” della legge sull’affidamento condiviso, a mia volta ritengo che questo testo sia frutto della collaborazione di tante persone, avendo avuto molte collaborazioni di parlamentari, magistrati, avvocati, docenti ed esperti della materia. |
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D. Giustamente, mi pare, la legge, non vincola il Giudice a decidere in base a parametri prestabiliti, ma questo rende più difficile il giudizio: i Giudici sono in genere adeguatamente preparati per gestire questa legge? |
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R. i Giudici sono preparati a gestire i principi introdotti da questa normativa: debbono soltanto dedicare un po’ di tempo in più per ascoltare le parti e, soprattutto, non credere che non sia cambiato nulla rispetto ai principi antecedenti, come qualcuno ha incautamente affermato. La nuova legge sull’affidamento condiviso rivoluziona sul piano culturale i principi normativi prima in vigore, capovolgendoli. Ora la regola è quella dell’affidamento condiviso, mentre l’eccezione, obiettivamente rara, deve essere quella dell’affidamento esclusivo. I Giudici hanno tutta la capacità tecnica per poter applicare bene questa legge ed aiutare il cittadino italiano in un percorso emotivamente spesso difficile, nonché per aiutare il legislatore nel proposito di far cambiare la cultura dei cittadini italiani nella specifica materia dell’affidamento dei figli minori in caso di separazione e divorzio. |
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D. Questa legge è, certamente, anche frutto della Sua esperienza professionale. Ci può raccontare qualche caso particolarmente emblematico? |
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R. Sono partito dalla constatazione, certamente frutto anche della mia esperienza professionale, che esisteva nel sistema italiano un forte squilibrio nell’affidamento dei figli minori, confermato dalle statistiche: nel 2004, ultimo anno di riferimento analizzato, l’affidamento dei minori alla madre era stabilito nell’82% dei casi, mentre il 4% di affidamenti era al padre ed il 14% erano affidamenti congiunti. Quest’ultima forma di affidamento, inventata dal legislatore nel 1987 e disapplicata fino al 1992, è poi stata utilizzata con un aumento di circa l’1% all’anno. La società civile italiana, dunque, si stava evolvendo nel senso di applicare direttamente il principio della bigenitorialità che il legislatore, invece, faticava ad inserire in un testo normativo. Sono tantissimi i casi nei quali ho verificato storture applicative e sofferenze notevoli da parte di tanti componenti dei nuclei familiari, che si sentivano danneggiati nei loro diritti. Ovviamente preferisco non fare nomi. |
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D. Può trarre un primo giudizio sull'efficacia di questa legge e su quali punti può essere, eventualmente, migliorata? |
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R. i Tribunali monitorati nell’applicazione di questa legge danno, dopo i primi quattro mesi di applicazione, risultati molto confortanti: è già diminuita sensibilmente la conflittualità tra i genitori, che prima era molto più elevata, mentre stanno diventando molto significative le percentuali di affidamento condiviso. Non sono segnalati casi di particolari aumenti del contenzioso legale per ciò che concerne le modalità applicative dell’affidamento condiviso. Il giudizio sulla nuova legge, quindi, mi pare oltremodo positivo. Come tutte le leggi, anche questa potrà essere migliorata, ma è bene attendere almeno due o tre anni di applicazione per vedere quali punti eventualmente toccare. |
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D. Separazione e divorzio fra coniugi: nella nostra provincia quali dimensioni ha il fenomeno? |
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R. La provincia di Belluno rispecchia il trend nazionale. In Italia i matrimoni sono scesi in trent’anni da 430.000 a 230.000, mentre le separazioni sono cresciute superando le 100.000 annue. Sono circa 1.000.000 in Italia i figli minori di genitori separati. La legge sull’affidamento condiviso ha riflessi significativi su oltre il 5% della popolazione italiana che abbia più di 18 anni. |
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D. L'affidamento condiviso è sicuramente un principio sacrosanto, ma non ci si può nascondere le difficoltà. A volte proprio l'interesse del minore potrebbe contrastare con questo principio. Lei che esperienze può portare? |
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R. Proprio attorno all’interesse del minore è stata costruita la nuova disciplina legislativa e proprio per favorire l’interesse del minore ad avere rapporti continuativi ed adeguati con entrambi i genitori è stata modificata la norma fondamentale che, prima, prevedeva come regola generale quella dell’affidamento esclusivo. Normalmente il bambino non distingue tra l’uno e l’altro dei genitori, ma ha il forte desiderio di stare con entrambi. Per questo un principio normativo che favorisse l'affidamento esclusivo all’uno od all’altro era obiettivamente contrario all’interesse del minore, salve naturalmente le debite eccezioni. |
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Per approfondire |
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Silvia Vegetti Finzi.
Quando i genitori si dividono.Le emozioni dei figli. |
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D. L'interesse del minore dovrebbe essere tutelato, anche attraverso l'ascolto diretto, quando possibile, dell'interessato: il giudice quali possibilità ha di decidere liberamente dopo aver sentito il minore? |
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Vanna Iori.
Separazioni e nuove famiglie. |
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Marino Maglietta . L'affidamento condiviso dei figli. Edizioni Franco Angeli. 16 Euro. |
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R. La nuova legge prevede che il Giudice debba ascoltare il minore quando si deve decidere del suo affidamento quando abbia compiuto i dodici anni di età, od anche prima, se è capace di discernimento. L’audizione del minore costituisce un elemento di valutazione non decisivo, ma opportuno, del quale il Giudice deve tenere conto. L’audizione del minore, del resto, era sollecitata anche da importanti normative internazionali rispetto alle quali lo Stato italiano era da tempo inadempiente. |
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Anna Oliverio Ferraris. Dai figli non si divorzia. Separarsi e rimanere buoni genitori. Rizzoli. Euro 15 |
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Osvaldo Poli.Cuore di
papa. Il modo maschile di educare. |
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Maria Adele Garavaglia. Non è colpa tua. San Paolo euro6,50 |
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Cristina Zanette |
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